Da dove nasce la vera opportunità delle imprese nel settore della sanificazione?
Gli enti pubblici, così come accade per le imprese private, devono provvedere alle procedure di sanificazione degli ambienti, secondo la Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute.
Le aziende private sono obbligate a provvedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro in relazione a quanto determinato dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 Aprile 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dagli altri ministeri intervenuti.
Nel protocollo di sicurezza anti-contagio previsto per il commercio a dettaglio, la “sanificazione” va intesa come processo costituito da due fasi: quella della pulizia prima e quella della disinfezione dopo.
L’affidamento, per appalto, delle attività di “sanificazione” quindi deve prevedere l’identificazione delle sole imprese preparate ed attrezzate ad erogare questo preciso servizio.
Le attività di sanificazione quindi, oltre a dover essere efficaci nell’abbattimento della virulenza del Coronavirus, devono essere “conformi” a quanto stabilito dal Ministero della Salute in merito agli ambienti sanitari e non sanitari.
La sanificazione è un processo teso ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. Un’azienda certificata ISO 9001 è in grado di fare la differenza della qualità dell’intervento.
Con la sanificazione, l’impiego di prodotti chimici detergenti nella fase di “detersione” è concepito in maniera tale da portare il carico microbico entro un certo “standard” non soltanto apprezzato perché di livello “accettabile” ma anche appropriato alla destinazione d’uso degli ambienti interessati.
La fase della sanificazione, ovviamente, deve comunque essere preceduta dalla fase della pulizia.
Aggiudicarsi contratti interessanti, a partire da questo nuovo regime di igiene sul lavoro e nei luoghi frequentati dal pubblico dovuto al COVID-19, è un’interessante opportunità di business per le imprese che attuano il processo di sanificazione.
Il ruolo cruciale che l’impresa può esibire se ha adottato il sistema ISO 9001 – sta proprio nel peso che questo “requisito di certificazione” riveste nella selezione delle imprese offerenti.
L’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale, previsto dall’Art.26 del D.Lgs.81/2008 che vale anche per l’affidamento di lavori alle ditte di sanificazione, nel contesto del tutto inedito come quello della pandemia da COVID-19, richiede la massima attenzione, cautela e consapevolezza del rischio da parte del committente.
Quello che appare davvero necessario al compimento dell’adempimento è ricorrere ad un accertamento più approfondito delle capacità organizzative dell’impresa di sanificazione, della sua disponibilità di forza lavoro, di macchine ed attrezzature necessarie ai lavori di sanificazione da realizzare. La ragione della selezione rigorosa sta nel carattere di straordinarietà di cui è rivestito il rischio contagio COVID-19..
Come selezionare le imprese di sanificazione
Con la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2015, l’impresa di sanificazione non soltanto dimostra di essere conforme ad uno standard internazionale ma, proprio grazie alla documentazione di sistema, ha la possibilità di gestire nel dettaglio:
– I processi di sanificazione
– Le attività di pulizia da compiere
– Le competenze specialistiche delle persone impiegate nelle attività di sanificazione
– L’adeguatezza dei prodotti chimici impiegati
– L’adeguatezza delle attrezzature di pulizia impiegate
Passando dalle imprese di sanificazione al versante delle aziende e degli enti che devono ottemperare all’obbligo della sanificazione degli ambienti di lavoro, la certificazione ISO 9001:2015 rivela il risvolto altrettanto significativo che è quello di costituire un criterio adeguato da impiegare nel processo di selezione delle imprese interessate all’acquisizione dell’appalto di sanificazione.
Sembra assurdo? No. Non lo è! Vediamo perché
Adempiere alle misure di prevenzione, per l’imprenditore è un obbligo che scaturisce dal D. Lgs.81/2008, testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Non riporre la necessaria “perizia” nel processo di selezione dell’impresa che deve eseguire la sanificazione espone il datore di lavoro al rischio di un possibile reato.
L’attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto al virus, in presenza del rischio biologico Covid, deve essere “adeguata” a prevenire il contagio e la nascita di focolai.
Se il committente, come è normale che sia, non ha competenza nei processi di sanificazione, appare del tutto evidente che la propria “responsabilità” in merito alla attuazione delle misure di prevenzione può dimostrarla solamente attraverso il processo di selezione della ditta di sanificazione che se ne occuperà.
Ecco perché il requisito della certificazione ISO 9001:2015 nel settore EA:35 diventa fondamentale ed imprescindibile, a parere di chi scrive.
La responsabilità nella selezione delle imprese di sanificazione
Con la ratio della responsabilità amministrativa/penale degli enti, così come concepita dal D. Lgs.231/01, nel comportamento dell’imprenditore o del soggetto apicale che procede alla selezione di una ditta appaltatrice, il pubblico ministero potrà intercettare una condizione per la quale si profila la responsabilità amministrativa, del contagio del virus da parte del lavoratore, a carico dell’appaltante.
Nella ipotesi di contagio ascrivibile alle condizioni di igiene, il perseguimento del vantaggio del risparmio, ottenuto tramite un incauto ingaggio di una ditta che non possiede la certificazione ISO 9001, a discapito dell’efficacia di una misura di prevenzione obbligatoria tesa a tutelare la salute degli interessati, può far prospettare l’ipotesi di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro secondo il riferimento all’Art.25-septies del D.Lgs. 231/2001 e ai relativi Art.589 (Omicidio colposo) e Art. 590 (Lesioni personali colpose) del Codice penale.
Non possiamo ritenere plausibile, alla luce di quanto esposto, che l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale previsto dall’Art.26 comma 1 D.Lgs. n. 81/2008 possa esaurirsi con la sola acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice.
Ecco perché la qualità certificata dei processi diventa la vera discriminante per la compliance del processo di selezione delle imprese offerenti.
È la certificazione di qualità ISO 9001:2015 la vera opportunità delle imprese che hanno deciso di affrontare le sfide del nuovo contesto socio-economico passando ad un livello professionale sicuramente più redditizio.
Come certificarsi in breve tempo?
Per le imprese di sanificazione, acquisire la certificazione ISO 9001:2015 diventa un passaggio indispensabile per affrontare il mercato sterminato della “sanificazione”, che con l’avvento del COVID-19 ha avuto e sicuramente avrà nel futuro uno sviluppo enorme.
L’impiego di un kit documentale già predisposto per il sistema di gestione qualità fa risparmiare molte risorse e denaro ma soprattutto molto tempo alle imprese che vogliono certificarsi.
Il kit è costituito da documenti che, una volta personalizzati con i propri dati e con le caratteristiche delle proprie attività lavorative, verranno sottoposti all’ente di certificazione che provvederà a verificarne l’applicazione e a rilasciare la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2015, da esibire in caso di gara.
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