Rilevazione in tempo reale della temperatura corporea e trattamento dei dati personali
Adozione Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Rilevato che “il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” al capitolo 2 prevede che
“Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”,
si rileva come tale attività debba essere svolta nel rispetto della disciplina privacy vigente.
Infatti, le note esplicative al protocollo indicano che “La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente”.
A tal fine si suggerisce di:
- Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali
- Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza
- Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie.
Inoltre, il Garante per la Privacy in data 02 Marzo 2020 si è espresso indicando un chiaro no alle iniziative “fai da te” nella raccolta dati in merito all’emergenza Coronavirus.
A questo proposito, non si comprende il fiorire di registri con la conseguente raccolta dei dati senza la corretta gestione ed il corretto trattamento, nonostante quanto indicato nello stesso protocollo.
Va bene gestire l’emergenza, ma attenzione, poiché correre il rischio di diffondere dati in un momento come questo può solo creare problemi.
In questo caso, si consiglia a tutti i soggetti interessati di produrre strumenti utili che possano agevolare il lavoro delle aziende e non complicarlo ulteriormente.
Articolo redazionale a cura di Mario Paladini | Specialista Privacy Certificato
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