Legge n.4 del 15 gennaio 2021 riguardante la” Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima.
Art.7
Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 1 (promulgazione della Legge) e coerentemente con lo stesso, ciascun Membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere.
Art.8
Ciascun Membro, dovrà’ assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:
- Il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell’economia informale
- L’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità’, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente più esposti alla violenza e alle molestie
- L’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti
In attesa di emanazioni di leggi e regolamenti nazionali per adempiere a quanto previsto dagli Artt. 7-8 e 9 della Convenzione 190, Winple Italia – sempre attenta alle novità legislative e normative in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità personale – informerà gli utenti su eventuali aggiornamenti in materia di procedure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (correlate al Kit Documentale Kit Documentale Procedure ISO 45001:2018) e in materia di D.Lgs. 231/01 per la responsabilità amministrativa degli enti (di cui il Kit Documentale Procedure D.Lgs 231).
Art.9
Ciascun Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:
- L’adozione e l’attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro
- L’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
- L’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo
- L’erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità’ accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di
- Molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a) del presente articolo.
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